PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Per iniziativa del Gruppo Nazionale di Geografia fisica e Geomorfologia è costituita l’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia, con sede in Napoli, largo S. Marcellino 10, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Napoli. A decorrere dal 1 aprile 2014 l’Associazione Italiana di Geografia fisica e Geomorfologia ha sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Art. 2 – L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di promuovere, favorire e coordinare ricerche geografico-fisiche e geomorfologiche, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi fisici e dei geomorfologi e la diffusione della cultura specifica del territorio e dell’ambiente. In particolare l’Associazione: a) contribuisce al progresso degli studi e all’azione di salvaguardia del territorio; favorisce lo studio dei beni culturali di interesse geografico fisico e geomorfologico nonché dei valori ambientali e del paesaggio. A tal fine favorisce intese di lavoro tra Enti e studiosi che operano a qualunque titolo in campo geografico fisico, geomorfologico, geografico e ambientale; b) organizza e promuove Congressi, Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, escursioni e altre manifestazioni scientifiche; c) contribuisce al coordinamento della partecipazione scientifica italiana a Congressi e Conferenze; d) affianca l’azione di altre Istituzioni nazionali ed internazionali che svolgono l’attività di diffusione della cultura del territorio e dell’ambiente; promuove la comunicazione tra la Geografia Fisica e la Geomorfologia e le altre discipline; si adopera per migliorare le condizioni dell’insegnamento e della formazione nel campo della Geografia Fisica e Geomorfologia e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l’organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento; e) promuove iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline geografico-fisiche, geomorfologiche e dell’ambiente in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e privato; f) pubblica direttamente o fa riferimento a una rivista, che funge da organo ufficiale dell’Associazione: essa viene distribuita ai soci.
Art. 3 – L’Associazione è costituita da soci fondatori ordinari, corrispondenti onorari, collettivi e juniores. I soci sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sulla base delle presentazioni di due soci.
Art. 4 – Per lo studio di temi e problemi scientifici ed organizzativi possono essere costituiti, in seno all’Associazione, gruppi di lavoro.
DEI SOCI
Art. 5 – Possono far parte dell’Associazione tutti i cultori di discipline di interesse geografico-fisico e geomorfologico, nonché Enti ed Istituti operanti nel settore.
Art. 6 – La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista al momento della nomina da parte del Consiglio direttivo, salvo mancata ratifica. La qualità di Socio si perde: a) per dimissioni da notificarsi per iscritto al Consiglio direttivo; b) per l’inosservanza degli obblighi sociali previsti dallo Statuto; c) secondo il parere insindacabile dell’Assemblea a maggioranza qualificata, qualora questa rilevi una palese difformità con gli orientamenti perseguiti dall’’Associazione.
Art. 7 – I soci si obbligano a corrispondere annualmente la quota stabilita dal Consiglio direttivo. L’obbligo si intende rinnovato tacitamente, quando non siano date le dimissioni scritte. Il Segretario generale, di cui al successivo Art. 9, provvederà perché siano sospesi i diritti, (compresi quelli elettorali) di quei Soci che non abbiano regolarizzato la loro posizione debitoria.
Art. 8 – Tutti i soci hanno diritto di voto nelle assemblee e quelli ordinari sono eleggibili alle cariche sociali. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse direttamente dall’Associazione.
DEGLI ORGANI
Art. 9 – Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti.
Art. 10 – L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. L’Assemblea generale: a) determina gli orientamenti generali cui deve ispirarsi l’attività dell’Associazione; b) esamina ed approva la relazione del Presidente sull’attività sociale; c) esamina ed approva annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario; d) elegge con voto segreto, che può essere espresso per via epistolare, il Consiglio direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti; e) delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio direttivo o da almeno 1/10 dei Soci; f) approva le modifiche di Statuto, di regolamento e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Art. 11 – L’Assemblea è convocata dal Presidente non meno di 20 giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in seduta ordinaria entro il mese di marzo, e in seduta straordinaria su deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale. L’atto di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora, nonché l’elenco degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione dell’Assemblea generale che elegge il Consiglio direttivo deve essere inviato con almeno 40 giorni di anticipo e comunque non oltre lo scadere del triennio a partire dalla seduta di insediamento del Consiglio direttivo uscente.
Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il processo verbale è redatto dal Segretario generale. Per la costituzione legale dell’Assemblea, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, almeno dopo un’ora, le deliberazioni avverranno a maggioranza semplice dei presenti. I Soci collettivi possono partecipare a mezzo di un loro rappresentante.
Art. 13 – Il consiglio direttivo è costituito da 9 membri eletti tra i Soci e dai Soci, e da un Segretario generale, anch’egli Socio dell’AIGeo. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni. I 9 membri menzionati non possono essere eletti per più di due volte se consecutive. Ai componenti suddetti si possono aggiungere a pieno titolo, per cooptazione, anche non soci in numero di non più di 2. La cooptazione è deliberata con il voto favorevole di almeno 6 membri eletti del Consiglio direttivo.
Art. 14 – Il Consiglio direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini enunciati negli art. nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea ed è investito di tutti i poteri necessari per amministrare la Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa. In particolare Il Consiglio direttivo: a) delibera sull’ammissione di nuovi soci; b) propone e coordina la costituzione di Gruppi di lavoro; c) affida eventuali consulenze specialistiche; d) designa rappresentanti dell’Associazione in Commissioni, Enti e Organismi sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea; e) promuove Giornate di studio, Tavole rotonde, Convegni, ecc. inerenti ai fini speciali; f) propone all’Assemblea il regolamento dell’Associazione ed eventuali variazioni successive; g) predispone annualmente il rendiconto finanziario e il bilancio di previsione da presentare all’Assemblea; h) provvede alle variazioni di bilancio da far approvare dall’Assemblea; i) provvede alla gestione finanziaria.
Art. 15 – Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, con voto segreto, il Presidente, il Vicepresidente, ed elegge, sempre con voto segreto, il Segretario generale al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio elegge inoltre, al di fuori del Consiglio stesso, il Tesoriere senza diritto di voto. Il Consiglio direttivo è convocato almeno tre volte all’anno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti. In caso di mancato adempimento o assenza del Presidente, l’iniziativa della convocazione è assunta dal Vicepresidente o, in mancanza dal Decano fra i membri. Perché le riunioni siano dichiarate valide occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, più uno, compreso in tal numero il Presidente o chi ne esercita le funzioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
Art. 16 – I Membri del Consiglio direttivo che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedutiesono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso. Qualora il Consiglio direttivo, per qualsiasi motivo, si riduca a meno di 6 componenti occorre provvedere, entro due mesi, al suo rinnovo totale da effettuarsi mediante convocazione dell’Assemblea. In ogni caso si provvede alla eventuale integrazione del Consiglio mediante la nomina del primo dei non eletti nell’ultimo rinnovo del Consiglio stesso.
Art. 17 – Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate dal Presidente, con voto consultivo, persone, anche se estranee all’Associazione, di cui si ritenga utile il contributo.
Art. 18 – Il Presidente: a) rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con i terzi; b) Convoca e presiede il Consiglio dell’Assemblea; c) Dispone l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei Soci; d) Stipula i contratti, firma la corrispondenza e gli atti dell’Associazione; e) Cura che sia dato corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo; f) Vigila sull’osservanza dello statuto e del Regolamento; g) Dispone quanto altro occorra per l’ordinato funzionamento dell’Associazione.
Art. 19 – Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento, convocata entro 20 giorni dal Presidente dell’Assemblea generale che ha proceduto all’elezione del consiglio stesso. In primo scrutinio è eletto Presidente il candidato che riporti almeno i 2/3 dei voti dei componenti del Consiglio direttivo. In secondo scrutinio si procede per ballottaggio tra i due candidati che risultano avere il maggior numero di suffragi.
Art. 20 – Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio o si trovi nella materiale impossibilità di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vicepresidente. La cessazione o l’impossibilità del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è constatata dal Consiglio direttivo, da convocarsi d’urgenza a cura del Segretario, per procedere a nuove elezioni.
Art. 21 – Le funzioni del Segretario generale e del Tesoriere sono stabilite dal regolamento di cui al successivo Art. 28 Spetta comunque al segretario redigere i processi verbali delle riunioni e del Consiglio direttivo e al Tesoriere redigere il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario.
Art. 22 – Al controllo dell’amministrazione dell’Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei conti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea generale con voto limitato ad 1/3. Il collegio dura in carica 4 anni. I Revisori dei conti riferiscono all’Assemblea generale in seduta ordinaria sul rendiconto finanziario presentato dal Consiglio direttivo. Le sedute del Consiglio direttivo nelle quali sia redatto il rendiconto finanziario devono essere notificate ai Revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.
Art. 23 – Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito. Il Consiglio direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere a specifici incarichi.
DELL’AMMINISTRAZIONE
Art. 24 – L’Associazione attinge i suoi finanziamenti dalle quote sociali, il cui ammontare viene determinato di anno in anno dal Consiglio direttivo, a residui delle manifestazioni da essa promosse, nonché a contributi di Enti o di privati.
Art. 25 – Le deliberazioni degli organismi sociali devono risultare da verbali redatti su appositi libri. I verbali saranno sottoscritti ogni volta dal Segretario generale che è stato designato a curare la stesura e controfirmati da chi svolge, in quell’occasione, la funzione di Presidente dell’Organo riunitosi.
Art. 26 – I verbali delle riunioni degli Organi sociali vengono divulgati a cura del consiglio direttivo, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Art. 27 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla destinazione delle eventuali disponibilità: in ogni caso, tali disponibilità devono essere destinate a Enti, anche privati, aventi finalità affini o complementari a quelle dell’Associazione. L’eventuale scioglimento è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto a un’istituzione universitaria o ad altro ente culturale, che sarà determinato dall’assemblea generale dei soci.
IL REGOLAMENTO
Art. 28 – Il Regolamento fissa le modalità generali di funzionamento dell’Associazione. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio direttivo prendere, di volta in volta, le necessarie deliberazioni.
MODIFICHE ALLO STATUTO
Art. 29 – Qualora si intenda modificare lo il presente Statuto, in tutto o in parte, il Presidente, salvo quanto disposto dall’art. 16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci le necessarie proposte in un’Assemblea straordinaria o per via epistolare (ordinaria o telematica), secondo la deliberazione del Consiglio direttivo. Le modificazioni possono essere proposte dal Consiglio direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, o da un numero di Soci pari ad almeno 1/5 del totale. Le modificazioni proposte devono essere comunicate ai Soci almeno 40 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale per la relativa approvazione. Per l’approvazione, che potrà essere anche epistolare (ordinaria o telematica), occorre la maggioranza assoluta dei Soci votanti in regola con il pagamento della quota sociale.
Art. 30 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.