STATUTO

STATUTO
Versione aggiornata con integrazione delle modifiche approvate dall’Assemblea dei Soci del 23 giugno 2025

  • PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – L’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGeo) è stata costituita il 22 giugno 2000, con sede in Napoli, su iniziativa del Gruppo Nazionale di Geografia fisica e Geomorfologia. A decorrere dal 1° aprile 2014, l’Associazione ha sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza”.

Art. 2  – L’Associazione, senza fini di lucro, si propone di promuovere, favorire e coordinare ricerche geografico-fisiche e geomorfologiche, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi fisici e dei geomorfologi e la diffusione della cultura specifica del territorio e dell’ambiente. In particolare, l’Associazione:

  1. a) contribuisce al progresso degli studi e all’azione di salvaguardia del territorio;
  2. b) favorisce lo studio dei contesti geografico-fisico e geomorfologici che ricomprendono beni culturali, ambientali e di interesse paesaggistico, promuovendo anche intese di lavoro tra Enti e studiosi che operano a qualunque titolo in campo geografico-fisico, geomorfologico, geografico e ambientale;
  3. c) organizza e promuove Congressi, Convegni, Conferenze di studio nazionali ed internazionali, escursioni e altre manifestazioni scientifiche;
  4. d) contribuisce al coordinamento della partecipazione scientifica italiana a Congressi e Conferenze;
  5. e) affianca l’azione di altre Istituzioni nazionali ed internazionali che svolgono l’attività di diffusione della cultura del territorio e dell’ambiente;
  6. f) si adopera per migliorare le condizioni dell’insegnamento e della formazione nel campo della Geografia Fisica e della Geomorfologia e per affermarne le valenze didattiche, educative e professionali anche mediante l’organizzazione di scuole e di corsi di aggiornamento;
  7. g) promuove iniziative rivolte a favorire la presenza di studiosi di discipline geografico-fisiche, geomorfologiche e dell’ambiente in organismi anche interprofessionali a carattere pubblico e privato;
  8. h) pubblica direttamente o fa riferimento a una rivista, che funge da organo ufficiale dell’Associazione;
  9. i) promuove o partecipa ad iniziative editoriali, nel rispetto delle normative vigenti, volte a favorire la diffusione delle tematiche proprie dell’Associazione.
  • DEI SOCI

Art. 3 – Possono far parte dell’Associazione tutti i cultori di discipline di interesse geografico-fisico e geomorfologico, nonché Enti e Istituti operanti in ambito territoriale e ambientale.

Art. 4 – L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

  1. a) Soci fondatori, che hanno sottoscritto l’atto di fondazione del 22/06/2000;
  2. b) Soci onorari, proposti e nominati dal Consiglio Direttivo con votazione unanime, se soci ordinari, oppure proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea, se non Soci;
  3. c) Soci ordinari, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base delle presentazioni di due Soci;
  4. d) Soci giovani, aventi meno di 35 anni, nominati dal Consiglio Direttivo sulla base delle presentazioni di due Soci;
  5. e) Soci collettivi, nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, nel caso di Enti e/o Associazioni.

Art. 5 – Per lo studio di temi e problemi scientifici e organizzativi, possono essere costituiti, in seno all’Associazione, Gruppi di Lavoro, le cui attività sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 6 – La qualità di Socio, con i relativi diritti e doveri, si acquista al momento della nomina da parte degli organi preposti.
La qualità di Socio si perde: a) per dimissioni, da notificarsi per iscritto al Consiglio Direttivo; b) per l’inosservanza degli obblighi sociali previsti dallo Statuto; c) secondo il parere insindacabile dell’Assemblea a maggioranza qualificata, qualora questa rilevi una palese difformità con le finalità perseguite dall’Associazione o la violazione dei principi di condotta della stessa.

Art. 7 – I Soci si obbligano a corrispondere annualmente la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. L’obbligo si intende rinnovato tacitamente, quando non siano date le dimissioni scritte. Il Segretario generale, di cui al successivo Art. 9, provvederà perché siano sospesi i diritti, (compresi quelli elettorali) di quei Soci che non abbiano regolarizzato la loro posizione debitoria.

Art. 8 – Tutti i Soci hanno diritto di voto nelle Assemblee e i Soci di cui ai commi a, b, c dell’Art. 4 sono eleggibili alle cariche sociali.
I Soci collettivi possono esprimere un loro rappresentante con diritto di voto in Assemblea.

  • DEGLI ORGANI

Art. 9 – Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 – L’Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale. L’Assemblea generale: a) determina gli orientamenti generali cui deve ispirarsi l’attività dell’Associazione; b) esamina e approva la relazione del Presidente sull’attività sociale; c) esamina e approva annualmente il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario; d) elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei conti, con le modalità previste al Regolamento; e) delibera su tutte le questioni portate all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei soci; f) approva le modifiche di Statuto e, in composizione pari ad almeno 2/3 dei Soci, l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – L’Assemblea è convocata dal Presidente non meno di venti giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’Assemblea si riunisce due volte all’anno in seduta ordinaria, entro il mese di marzo (assemblea primaverile) e di ottobre (assemblea autunnale), ed eventualmente in seduta straordinaria, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di 1/5 dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale. L’atto di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Il processo verbale è redatto dal Segretario generale. Per la costituzione legale dell’Assemblea, in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, da fissarsi almeno dopo un’ora dalla prima, le deliberazioni avverranno a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da dieci membri eletti tra i Soci (individuati all’Art. 4, commi a, b, c), con almeno tre anni continuativi di anzianità nell’Associazione.
Una delle posizioni di consigliere è riservata a un eventuale candidato Socio ordinario di età non superiore ai 40 anni.
Fanno parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, il Tesoriere, il Segretario generale e un rappresentante dei Soci giovani.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni. Non si possono svolgere più di due mandati consecutivi in Consiglio Direttivo. Tale limite viene incrementato a tre ove almeno uno dei mandati sia svolto in qualità di Presidente.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo promuove tutte le iniziative che ritiene opportune per il raggiungimento dei fini dell’Associazione, nell’ambito degli orientamenti espressi dall’Assemblea, ed è investito di tutti i poteri necessari per amministrare la Associazione, non attribuiti all’Assemblea stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo: a) delibera sull’ammissione di nuovi Soci; b) propone e coordina la costituzione di Gruppi di Lavoro; c) affida eventuali consulenze specialistiche; d) designa rappresentanti dell’Associazione in Commissioni, Enti e Organismi; e) promuove Convegni, Giornate di studio, Scuole etc.; f) propone all’Assemblea il Regolamento dell’Associazione ed eventuali variazioni successive, nonché ulteriori regolamenti atti a disciplinare le attività dell’Associazione; g) predispone annualmente il Rendiconto finanziario e il Bilancio di previsione da presentare all’Assemblea; h) provvede alle variazioni di Bilancio da far approvare dall’Assemblea; i) provvede alla gestione finanziaria.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo designa su proposta del Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario generale, quest’ultimo individuato al di fuori dei membri del Consiglio stesso. Il Consiglio individua, inoltre, al di fuori del Consiglio stesso, il Tesoriere. Il Segretario Generale e il Tesoriere partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all’anno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. In caso di mancato adempimento o assenza del Presidente, l’iniziativa della convocazione è assunta dal Vice-Presidente o, in subordine dal Decano fra i consiglieri. Perché le riunioni siano dichiarate valide occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, più uno, compreso in tal numero il Presidente o chi ne esercita le funzioni. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Art. 16 – I Membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risultino assenti dalle sedute, senza giustificato motivo, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio stesso. In caso di dimissioni si provvede alla eventuale integrazione del Consiglio, mediante la nomina del primo dei non eletti in occasione dell’ultimo rinnovo dello stesso. Qualora la componente dei membri eletti nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi motivo, si riduca a meno di 6 unità, occorre provvedere, entro due mesi, su iniziativa del Decano dell’Associazione, al rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo. Il triennio di attività del nuovo Consiglio Direttivo inizierà il 1° gennaio dell’anno successivo all’elezione.

Art. 17 – Alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati dal Presidente, sia Soci, sia soggetti estranei all’Associazione, di cui si ritenga utile il contributo consultivo.

Art. 18 – Il Presidente: a) rappresenta l’Associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i Soci quanto con i terzi; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo; c) dispone l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci; d) stipula i contratti, firma gli atti e le note ufficiali dell’Associazione; e) cura che sia dato corso alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; f) vigila sull’osservanza dello Statuto e del Regolamento; g) dispone quanto altro occorra per l’ordinato funzionamento dell’Associazione.

Art. 19 – Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale contestualmente all’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo. In caso di parità, risulterà eletto Presidente il Socio più anziano d’età.
Il Presidente può essere rieletto per un nuovo mandato, fatte salve le limitazioni di cui all’art. 13, ma non può svolgere più di due mandati consecutivi.

Art. 20 – Qualora il Presidente, per un qualsiasi motivo, venga a cessare dal suo ufficio o si trovi nella materiale impossibilità di adempiervi, le sue funzioni sono assunte a tutti gli effetti dal Vice-Presidente. La cessazione o l’impossibilità del Presidente di provvedere agli adempimenti del suo ufficio è constatata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi d’urgenza a cura del Segretario generale, per procedere a nuove elezioni.

Art. 21 – Le funzioni del Segretario generale e del Tesoriere sono stabilite dal regolamento di cui al successivo Art. 28. Spetta comunque al Segretario generale redigere i processi verbali delle riunioni e del Consiglio Direttivo e al Tesoriere redigere il Bilancio di previsione e il Rendiconto finanziario.

Art. 22 – Al controllo dell’amministrazione dell’Associazione è preposto un Collegio dei Revisori dei conti, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea generale con voto limitato a 1/3. Il Collegio dura in carica tre anni. I Revisori dei conti riferiscono all’Assemblea generale in seduta ordinaria sul Rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo. Le sedute del Consiglio Direttivo nelle quali sia redatto il Rendiconto finanziario devono essere notificate ai Revisori, che vi intervengono per presentare le loro osservazioni, le quali sono inserite a verbale.

Art. 23 – Tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo potrà eventualmente deliberare il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni ovvero per assolvere a specifici incarichi.

  • DELL’AMMINISTRAZIONE

Art. 24 – L’Associazione attinge i suoi finanziamenti dalle quote sociali, il cui ammontare viene determinato dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, da residui delle manifestazioni da essa promosse, nonché da contributi di Enti o di privati.

Art. 25 – Le deliberazioni degli Organi sociali devono risultare da appositi verbali. I verbali saranno sottoscritti da chi svolge le funzioni di segretario (di norma dal Segretario generale), e controfirmati da chi svolge la funzione di Presidente dell’Organo riunitosi (di norma, il Presidente).

Art. 26 – I verbali delle riunioni degli Organi sociali vengono divulgati a cura del Consiglio Direttivo, secondo le modalità ritenute più opportune, a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 27 – In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla destinazione delle eventuali disponibilità: in ogni caso, tali disponibilità devono essere destinate a Enti, anche privati, aventi finalità affini o complementari a quelle dell’Associazione. L’eventuale scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto a un’istituzione universitaria o ad altro ente culturale, che sarà determinato dall’Assemblea generale dei Soci.

  • IL REGOLAMENTO

Art. 28 – Il Regolamento fissa le modalità generali di funzionamento dell’Associazione. Con apposito articolo il Regolamento detta le norme per le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Presidente. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Direttivo prendere, di volta in volta, le necessarie deliberazioni.

  • MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 29 – Qualora si intenda modificare il presente Statuto, in tutto o in parte, il Presidente, salvo quanto disposto dall’art. 16, ultimo comma, del Codice Civile, sottopone ai Soci le necessarie proposte in un’Assemblea straordinaria o per via telematica, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo. Le modificazioni possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti, o da un numero di Soci pari ad almeno 1/5 del totale. Le modificazioni proposte devono essere comunicate ai Soci almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea generale per la relativa approvazione. Per l’approvazione, che potrà essere anche telematica, occorre la maggioranza assoluta dei Soci votanti.

Art. 30 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, per quanto compatibili, le norme del Codice Civile.